Credito «riacquisito» per il diniego al rimborso non trasferibile al gruppo IVA
La risoluzione 21/2014 estende a questa fattispecie il divieto di trasferimento al gruppo delle eccedenze maturate «ante opzione»
Subito dopo la scadenza per l’opzione per l’IVA di gruppo per l’anno di imposta corrente, l’Agenzia delle Entrate esamina con la risoluzione n. 21 del 18 febbraio 2014 una questione particolare che riguarda la materia, chiarendo che le eccedenze richieste a rimborso prima del 2008 da parte di soggetti che non erano ancora stati inclusi nella liquidazione di gruppo e successivamente oggetto di diniego da parte degli Uffici non possono essere trasferite al gruppo stesso.
La questione riguarda il difficile rapporto tra due norme. Da una parte, l’art. 1 del DPR 443/97 prevede che il credito IVA per il quale gli Uffici hanno disposto il diniego al rimborso per mancanza dei presupposti previsti dagli artt. 30 o 38-bis del DPR 633/72 può comunque essere utilizzato nell’ambito ...