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Agevolazione «prima casa» per l’acquisto nello stesso Comune dopo la separazione

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, rilevando che, a seguito dello scioglimento del matrimonio, si scioglie anche la comunione legale

/ Anita MAURO

Giovedì, 20 febbraio 2014

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Se, dopo la separazione, uno degli ex coniugi acquista un’abitazione, nel medesimo Comune in cui si trova l’immobile acquistato in comunione legale in costanza di matrimonio, l’acquirente può usufruire delle agevolazioni prima casa sul nuovo acquisto (in presenza degli altri requisiti di legge), in quanto la lett. b) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, preclude l’accesso al beneficio a chi sia titolare “esclusivo o in comunione con il coniuge” di diritti di proprietà (o altri diritti reali) su altra abitazione e non, invece, a chi sia titolare, in quel Comune, di diritti reali su un’abitazione in comunione ordinaria con altri.
Questo è quanto chiarito, dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3931 di

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