Assicurazione professionale con garanzia pregressa
Per la Cassazione, l’inserimento di tali clausole nel contratto risponde al principio di autonomia contrattuale
Per i professionisti iscritti ad un Ordine o Collegio vige l’obbligo di stipulare una polizza professionale a copertura dei danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente (art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/2011 convertito e art. 5 del DPR 137/2012). Per gli avvocati, invece, l’obbligo assicurativo per la responsabilità civile è stato previsto dall’art. 12 della L. 247/2012, subordinandolo alla determinazione delle condizioni essenziali e dei massimali minimi delle polizze da parte del Ministero della Giustizia.
Quanto alle varie clausole inserite nel contratto di assicurazione per la responsabilità civile, è diffusa nella prassi quella che estende la copertura ...
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