Svalutazione delle rimanenze valutate a costo specifico, deducibilità incerta
Per l’Agenzia non assume rilevanza ai fini IRES, a differenza di quanto sostiene la dottrina
Sono numerose le imprese che nel bilancio 2013 dovranno svalutare le rimanenze di magazzino, in particolare quelle che operano nel settore edile, le cui rimanenze, costituite da immobili, subiscono gli effetti della riduzione significativa del valore di mercato nel 2013.
La disciplina civilistica è infatti chiara: le rimanenze devono essere valutate al minor valore tra costo e valore di mercato (n. 9, comma 1, art. 2426 c.c.).
Mentre, nel caso di rimanenze costituite da beni fungibili, le norme fiscali (art. 92 del TUIR) prevedono la rilevanza fiscale del minor valore, è controverso se assume rilevanza fiscale il minor valore delle rimanenze valutate a costo specifico, costituite da beni che hanno caratteristiche di unicità. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 78/2013, ha ...
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