Mai al collegio sindacale la revisione del bilancio consolidato
La norma rinvia alla disciplina delle spa, che prevede l’obbligo di separare l’attività di vigilanza dalla revisione legale in presenza di tale bilancio
Il testo dell’art. 2477 c.c., così come sostituito dal DLgs. n. 39/2010, aveva dato luogo a problematiche interpretative con riferimento alla possibilità di attribuire l’incarico della revisione legale al collegio sindacale in presenza di obbligo di redazione del bilancio consolidato. L’interpretazione letterale del testo dell’art. 2477 c.c. consentiva, infatti, di ritenere che fosse possibile attribuire l’incarico della revisione legale al collegio sindacale (in tal senso si era espresso anche il CNDCEC).
Il testo dell’art. 2477 c.c. (oggi modificato), che aveva dato luogo ai problemi, prevedeva che “Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente ...
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