Aliquota IRAP ridotta applicabile al solo reddito agrario
Escluso dall’agevolazione il reddito derivante da attività commerciale o da prestazioni di servizi
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta IRAP per il settore agricolo (ex art. 45 comma 1 del DLgs. 446/97), rileva il tipo di reddito ritraibile dall’attività esercitata. Nessuna importanza assumono, invece, il possesso del terreno, né la circostanza che l’attività sia rivolta prevalentemente al settore agricolo. È questo il principio sancito dalla Commissione tributaria regionale di Firenze con la sentenza n. 651/16/14, depositata il 27 marzo 2014.
Innanzitutto, pare opportuno ricordare che, per effetto delle modifiche introdotte dal DL 66/2014 (in corso di conversione in legge), tale aliquota, pari all’1,9% fino al 2013, è stata ridotta all’1,7% a partire dal 2014 (per approfondimenti, si veda “Aliquote IRAP ridotte del 10% dal 2014”
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