Recupero della maggior IVIE versata da parte delle fiduciarie
In attesa di chiarimenti ufficiali, i crediti non scomputabili dal singolo fiduciante dovrebbero essere richiesti a rimborso dalla fiduciaria
Con l’art. 19, commi da 13 a 17 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011 e poi modificato dall’art. 1, commi 518 e 519 della L. 228/2012) è stato istituita, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali le stesse siano titolari di diritti reali. Per il versamento dell’imposta in parola si applicano le disposizioni previste per l’IRPEF, comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto. Quindi, dall’IVIE dovuta dovrebbe essere detratto l’importo versato a titolo di acconto. L’eventuale saldo a credito dovrebbe essere scomputato con compensazione verticale ovvero
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