Denunciabili al Tribunale le irregolarità gravi, potenzialmente dannose ed attuali
Il Tribunale di Roma chiarisce i presupposti del controllo giudiziario ed applica il principio della soccombenza alle spese per il procedimento
Perché si possa concretamente attivare il controllo giudiziario sulla gestione, ex art. 2409 c.c., è necessario che le irregolarità degli amministratori siano non solo gravi ma anche potenzialmente dannose e, quindi, attuali. Sono queste talune tra le indicazioni che emergono dal provvedimento del Tribunale di Roma del 19 marzo scorso, reso in relazione al ricorso di alcuni soci di una società consortile per azioni.
Ai sensi dell’art. 2409 comma 1 c.c., se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale (o, nelle società che fanno ricorso al mercato del ...
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