L’abusivismo bancario evita l’amministrazione giudiziaria
Il primo intervento giurisprudenziale sull’art. 132-bis del DLgs. 385/93 ritiene applicabile il procedimento di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.
Sono legittimati ad attivare il procedimento di cui all’art. 2409 c.c.: i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale (lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione); il Collegio sindacale; il Consiglio di sorveglianza (nel caso di spa con sistema dualistico); il Comitato per il controllo interno sulla gestione (nel caso di spa con sistema monistico); il PM, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
Ulteriori legittimazioni spettano, tra le altre, alla CONSOB (artt. 152 comma 2 e 166 comma 3 del DLgs. 58/98), alla Banca d’Italia (artt. 166 comma 3 del DLgs. 58/98 e 132-bis del DLgs. 385/93) e all’UIF (art. 132-bis ...
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