Nel fallimento, nota di variazione IVA possibile quando si accerta l’infruttuosità
Il diritto all’emissione sorge con l’esecutività della ripartizione finale o la chiusura della procedura
L’art. 26, comma 2 del DPR 633/1972 riconosce al creditore il diritto ad emettere la nota di variazione IVA qualora l’operazione originaria, risultante da fattura, sia venuta meno, anche soltanto in parte, a causa dell’infruttuosità di una procedura concorsuale: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore.
La medesima facoltà è prevista nei casi in cui la riduzione del credito sia dovuta ad una dichiarazione giudiziale (annullamento, nullità, revoca, risoluzione, ecc.) o ad una procedura esecutiva rimasta infruttuosa, nonché – come previsto dall’art. 31 dello schema ...
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