Per la transazione, informativa di bilancio sulle difficoltà del debitore
Nella Nota integrativa devono essere riportate le criticità economico-finanziarie poste a base dell’accordo
L’accordo transattivo di riduzione del debito, perfezionato dal debitore con uno o più creditori, rientra nella fattispecie che l’OIC 6 qualifica come “ristrutturazione del debito”, applicabile alle imprese che ridefiniscono le proprie passività mediante strumenti non meramente liquidatori e predispongono il bilancio d’esercizio nel rispetto del principio della continuità aziendale (c.d. going concern) di cui all’art. 2423-bis comma 1 n. 1 c.c. Nel caso di piani realizzativi, anziché conservativi o dilatori, la corretta condotta contabile è individuata dal principio nazionale OIC 5, relativo ai bilanci di liquidazione, anche se alcune disposizioni contenute nell’OIC 6, “soprattutto per quanto attiene alle informazioni integrative, possono utilmente
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41