La semplificazione degli ESRS sposta il baricentro della disclosure sulla sostenibilità
Il top-down approach riduce l’analisi puntuale degli IRO senza attenuare la responsabilità sulla qualità complessiva dell’informazione
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 21 settembre dei regolamenti delegati (Ue) 2026/1560 e 2026/1563, prende forma il nuovo assetto della rendicontazione di sostenibilità (si veda “Nuovi principi per il reporting di sostenibilità unionale” del 22 settembre).
Il primo, in vigore dal 24 settembre, introduce il VS, basato sul VSME; il value chain cap dell’art. 3 si applicherà dagli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2027. Gli ESRS semplificati del regolamento 2026/1563 entreranno invece in vigore il 10 novembre e si applicheranno dagli esercizi 2027, salva l’early application per il 2026.
Quanto agli ESRS, la riduzione dei data point è soltanto uno degli elementi della revisione. La doppia rilevanza resta il presupposto della rendicontazione, ma la sua applicazione diviene più proporzionata anche attraverso il riconoscimento espresso del top-down approach.
In base al nuovo ESRS 1, partendo da strategia e modello aziendale e tenendo conto di settore, aree geografiche e catena del valore, l’impresa può valutare la rilevanza di un tema di sostenibilità senza considerare separatamente ogni singolo impatto, rischio od opportunità (IRO). Solo ove permanga un’incertezza si rende necessaria una verifica specifica, restando possibile combinare approcci top-down e bottom-up.
La valutazione analitica degli IRO diviene così meno pervasiva, senza far venir meno il giudizio professionale sulla ragionevolezza del processo, sulla selezione delle informazioni rilevanti e sulla qualità complessiva della dichiarazione. Assume qui rilievo la fair presentation. L’AR 6 del nuovo ESRS 1, relativo ai par. 19 e 20, chiarisce che essa non va valutata rispetto a ogni disclosure isolata, ma all’overall picture restituita dall’intera dichiarazione. Il filtro di rilevanza e i relief non la compromettono, purché ne siano spiegati effetti e limiti. Una dichiarazione formalmente conforme potrebbe invece risultare sbilanciata o standardizzata. Quando gli ESRS non bastino a rappresentare gli IRO rilevanti, assumono importanza le informazioni entity-specific.
La medesima logica, che privilegia qualità e significatività dell’informazione rispetto alla quantità dei data point, vale anche per le risorse immateriali essenziali, che la semplificazione non ha eliminato né depotenziato. L’art. 19 par. 1 quarto comma della direttiva 2013/34/Ue, pur nel nuovo ambito soggettivo definito dalla direttiva (Ue) 2026/470, continua a richiedere informazioni su tali risorse, spiegando in che modo il modello aziendale ne dipenda fondamentalmente e come esse costituiscano una fonte di creazione di valore.
La previsione resta autonoma e complementare agli ESRS. Se la risorsa immateriale è sustainability-related e collegata a IRO rilevanti, l’informazione trova collocazione nella dichiarazione di sostenibilità; negli altri casi nelle altre sezioni della relazione sulla gestione. Si conferma così una lettura integrata di sostenibilità e risorse immateriali essenziali nella rappresentazione del valore dell’impresa (si veda “Si amplia l’ambito della rendicontazione volontaria sulla sostenibilità” del 23 febbraio 2026).
Alla riduzione del perimetro obbligatorio della CSRD corrisponde il consolidamento di un quadro volontario per le imprese che ne restano fuori. Il regolamento 2026/1560 attribuisce veste normativa al VS, destinato alle imprese definite “protette” che non superano 1.000 dipendenti e assunto quale riferimento per il value chain cap (si veda “Definita la road map della rendicontazione di sostenibilità” del 21 marzo 2026). Anche la tabella di interoperabilità del “Dialogo di sostenibilità tra PMI e banche”, predisposta dal Tavolo per la finanza sostenibile coordinato dal MEF sulla base del VSME, dovrà essere adeguata al VS definitivo.
La Tassonomia Ue resta centrale: integra la disclosure CSRD e, attraverso i KPI, rafforza il collegamento con l’informativa finanziaria (si veda “Con gli sviluppi di Omnibus la tassonomia riacquista centralità” del 14 aprile 2026).
La contrazione del perimetro CSRD non fa dunque venir meno la domanda di informazioni ESG di banche, investitori, clienti e filiere. Cambia, piuttosto, il baricentro della disclosure: meno adempimento analitico, maggiore responsabilità nella selezione e rappresentazione delle informazioni rilevanti, favorendo l’interoperabilità degli standard e la connectivity tra informativa di sostenibilità e finanziaria.
Il punto chiave resta dunque la qualità dell’informazione lungo l’intera catena informativa. Su piani distinti, l’assurance sulla disclosure aziendale e rating ESG più coerenti, trasparenti e comparabili concorrono a rafforzare la fiducia degli investitori e degli altri stakeholder.
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