Occultazione di corrispettivo punita anche senza evasione
Per il contribuente può essere arduo dimostrare l’errore materiale quale «esimente»
In caso di occultazione di corrispettivo, l’Agenzia delle Entrate può irrogare una sanzione dal 200% al 400% della differenza tra l’imposta dovuta e quella applicata in base al dichiarato, come previsto dall’art. 72 del TUR (si deve però detrarre l’importo della sanzione irrogata ai sensi dell’art. 71, sull’insufficiente dichiarazione di valore).
Relativamente alle cessioni di beni immobili ad uso abitativo e relative pertinenze nei confronti di persone fisiche non agenti nell’attività di impresa/arti/professioni, l’acquirente, su richiesta al notaio, può optare per il “prezzo valore”, e, in questa ipotesi, l’imponibile delle imposte di registro e ipocatastali è determinato, ai sensi dell’art. 52 commi 4 e 5 del TUR, sulla
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