IVA, l’inidoneità a svolgere l’attività economica prova le operazioni inesistenti
La mancanza di dotazione personale e strumentale per eseguire l’operazione esclude l’ignoranza incolpevole del cessionario o del committente
Nell’ambito della disciplina dell’IVA, in caso di contestazione di operazioni inesistenti o fraudolente, sull’Amministrazione incombe l’onere della prova che può essere fornita anche con presunzioni, ex art. 54 comma 2 del DPR 633/72.
L’utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti, con riguardo all’IVA, comprende l’inesistenza sia oggettiva (discordanza tra realtà e sua rappresentazione documentale), sia soggettiva (diversità tra soggetto che ha compiuto la prestazione e quello indicato in fattura).
In particolare, soggettivamente inesistente è l’operazione in cui uno dei soggetti sia rimasto del tutto estraneo alla stessa, nel senso di non avere rivestito, nella realtà, la qualità di committente o cessionario
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