Affitto d’azienda, nella successione si trasferiscono i contratti «non personali»
Non rileva la fase di tali rapporti contrattuali stipulati dal concedente per l’esercizio d’impresa, a meno che non siano interamente esauriti
L’art. 2558, comma 3, c.c. stabilisce che la disciplina dettata in materia di cessione d’azienda, con riferimento al subentro del cessionario nei contratti sottoscritti dal cedente, si applica “anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto”. È, pertanto, necessario fare riferimento al precedente comma 1 della disposizione, secondo cui i contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa (Cass. 5495/2001) – ad eccezione di quelli aventi carattere personale e di quelli espressamente esclusi dalle parti – si trasferiscono all’usufruttuario od affittuario, a prescindere dalla fase in cui si trova il rapporto contrattuale, purché non sia già interamente esaurito (Cass. n. 8219/1990).
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