Niente raddoppio dei termini accertativi con denuncia prodotta in appello
La Regionale di Milano sancisce che il documento va allegato agli atti del primo grado
In caso di accertamento notificato entro il termine raddoppiato per la (presunta) sussistenza di violazioni penali tributarie, cospicua giurisprudenza di merito è dell’avviso che, per prima cosa, sia necessaria la produzione della denuncia penale ad opera dell’Agenzia delle Entrate (vedasi, ad esempio, C.T. Prov. Reggio Emilia 30 agosto 2012 n. 74/2/12; C.T. Prov. Lecco 19 giugno 2012 n. 74/1/12; C.T. Prov. Brescia 10 aprile 2012 n. 40/16/12).
Tanto detto, emerge un ulteriore quesito: la denuncia può essere prodotta in appello?
La soluzione negativa, e senza mezzi termini, è stata sostenuta dalla Regionale di Milano con la sentenza 1308/46/2014, anche se, a ben vedere, il percorso argomentativo dei giudici potrebbe essere censurato sulla base di quanto segue.
Il tutto prende le mosse ...
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