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FISCO

Niente raddoppio dei termini accertativi con denuncia prodotta in appello

La Regionale di Milano sancisce che il documento va allegato agli atti del primo grado

/ Alfio CISSELLO

Lunedì, 1 settembre 2014

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In caso di accertamento notificato entro il termine raddoppiato per la (presunta) sussistenza di violazioni penali tributarie, cospicua giurisprudenza di merito è dell’avviso che, per prima cosa, sia necessaria la produzione della denuncia penale ad opera dell’Agenzia delle Entrate (vedasi, ad esempio, C.T. Prov. Reggio Emilia 30 agosto 2012 n. 74/2/12; C.T. Prov. Lecco 19 giugno 2012 n. 74/1/12; C.T. Prov. Brescia 10 aprile 2012 n. 40/16/12).
Tanto detto, emerge un ulteriore quesito: la denuncia può essere prodotta in appello?

La soluzione negativa, e senza mezzi termini, è stata sostenuta dalla Regionale di Milano con la sentenza 1308/46/2014, anche se, a ben vedere, il percorso argomentativo dei giudici potrebbe essere censurato sulla base di quanto segue.
Il tutto prende le mosse ...

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