Lo statuto della srl «salva» i sindaci
Con richiesta dell’organo di controllo connessa all’entità del capitale sociale, dopo la modifica, pare ammissibile attendere la scadenza del mandato
Come già più volte evidenziato su Eutekne.info, l’art. 20 comma 8 del DL 91/2014 convertito ha abrogato il secondo comma dell’art. 2477 c.c., che imponeva la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le spa (comunque ridotto, per effetto dell’art. 20 comma 7 del DL 91/2014 convertito, da 120.000 a 50.000 euro). In sede di conversione in legge del DL 91/2014, nell’art. 20 comma 8 del DL 91/2014 è stato precisato che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina correlato all’entità minima del capitale sociale “costituisce giusta causa di revoca”. Per porre termine all’incarico sindacale, di conseguenza, occorre procedere per il tramite di una decisione ...
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