Concordato «in bianco», confermata la prededuzione «agevolata»
Il beneficio non è più subordinato all’ammissione, senza soluzione di continuità, alla procedura
In sede di conversione del decreto “Competitività” è stato confermato l’art. 22, comma 7 del DL n. 91/2014 (conv. L. 116/2014), che dispone l’abrogazione dell’art. 11, comma 3-quater, del DL 145/2013, ovvero la norma di interpretazione autentica dell’art. 111, comma 2 del RD 267/1942, che aveva inasprito i criteri di riconoscimento della prededucibilità dei crediti sorti successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo “in bianco” (art. 161, comma 6, L. fall.), con riserva della successiva presentazione del piano, della proposta e della relativa documentazione.
In particolare, la disposizione soppressa subordinava la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o funzione della procedura di concordato aperta ai sensi di quest’ultima ...
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