Reclamabile il provvedimento che non rimuove la cancellazione della società
Si deve, tuttavia, provare che la società, malgrado la cancellazione dal Registro delle imprese, ha continuato a svolgere la propria attività economica
Il creditore di una società, della quale contesti la legittimità della cancellazione dal Registro delle imprese, e della relativa estinzione, può reclamare, dinanzi al Tribunale, il provvedimento del giudice del registro che abbia rigettato l’istanza di rimozione di detta cancellazione; a supporto della pretesa, peraltro, occorre fornire la prova che la società abbia continuato a svolgere la propria attività economica, e dunque ad esistere, anche dopo la cancellazione. Sono queste le precisazioni fornite dal Tribunale di Bologna nel decreto del 21 luglio 2014.
Una spa era creditrice di una srl. Nonostante la pendenza di tale rapporto, la srl provvedeva volontariamente alla propria liquidazione ed otteneva la cancellazione dal Registro delle imprese. La spa creditrice adiva il giudice del ...
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