Opzionale il regime del gruppo ai fini IVA
Il decreto legislativo allo studio del Governo in attuazione della delega fiscale conterrebbe norme in linea con la visione dei giudici comunitari
Continua il dibattito sulle conseguenze della sentenza della Corte di Giustizia Ue sul “caso Skandia”, causa C-7/13 del 17 settembre 2014 (si veda “La casa madre della stabile non può aderire al gruppo IVA” del 18 settembre 2014).
La sentenza ha sancito il principio secondo cui le prestazioni di servizi rese, a titolo oneroso, dalla casa madre alla stabile organizzazione sono rilevanti ai fini IVA se la stabile organizzazione fa parte di un gruppo IVA di cui all’art. 11 della direttiva 2006/112/CE (in via di implementazione in Italia a seguito della delega fiscale).
In sostanza, secondo la Corte, l’adesione della stabile organizzazione al gruppo IVA è prevalente e fa venir meno l’unitarietà soggettiva tra casa madre e branch, a nulla rilevando che quest’ultima ...