Dal 2014 non residenti con deduzioni e detrazioni «italiane»
Se la persona ritrae in Italia più del 75% del proprio reddito totale, i benefici sono parificati, ferma restando la tassazione sui soli redditi di fonte italiana
L’art. 7 del disegno di legge europea 2013-bis, tuttora all’esame del Parlamento (Ddl. C. 1864-B, in seconda lettura alla Camera), contiene alcune novità che riguardano la fiscalità dei soggetti non residenti.
Con la prima di esse viene appositamente integrato l’art. 3 del TUIR al fine di prevedere che, se il non residente ritrae in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto e se la persona non gode nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe, la base imponibile è determinata “sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23” (ovvero, sempre limitatamente ai redditi che si considerano prodotti in Italia ai sensi dell’art. 23, ma beneficiando degli stessi oneri deducibili e detraibili e delle stesse esclusioni previste
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