Il tasso d’interesse sui crediti dovuti può essere pattuito tra le parti
In caso contrario, nell’ambito di un procedimento di cognizione, il tasso applicato sarà quello sui ritardi nelle transazioni commerciali
Il DL n. 132/2014, ripropone, per la tutela del credito, una idea non nuova e cioè che chi ritarda il pagamento dei propri debiti, sfidando l’altra parte con il classico “mi faccia causa!“ e confidando nelle lungaggini del processo civile, debba essere punito con l’applicazione di tassi di interesse particolarmente svantaggiosi.
In altri termini, come sintetizzato nel comunicato stampa, diffuso dopo il Consiglio dei Ministri del 29 agosto di approvazione del decreto, “chi non paga i propri debiti dovrà pagare più interessi”.
Il decreto dispone infatti che, da quando ha inizio un procedimento di cognizione, i crediti producano gli interessi previsti dalla legislazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al DLgs. 231/2002, notoriamente ...
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