Azione esecutiva «verso» la snc anche per soddisfacimenti parziali
In tal caso, l’azione dei creditori risulta comunque idonea a diminuire la responsabilità sussidiaria del singolo socio e va esercitata
In virtù del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale di cui all’art. 2304 c.c., il creditore di una società in nome collettivo può agire direttamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, senza prima esperire l’azione esecutiva nei confronti della società, solo quando risulti provata l’inidoneità di tale azione al soddisfacimento “non solo totale, ma neppure parziale delle ragioni creditorie azionate”. Ove, invece, emerga che il preventivo esperimento dell’azione esecutiva nei confronti della snc avrebbe consentito di realizzare, seppur parzialmente, il credito, il socio può opporsi all’esecuzione promossa nei suoi confronti, eccependone l’inammissibilità, per difetto di una condizione di procedibilità.
Lo ho stabilito ...
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