Responsabilità penale dell’Organismo di vigilanza da valutare caso per caso
La responsabilità civile, invece, va ricondotta a una responsabilità contrattuale nei confronti della società
Gli artt. 2381 e 2403 c.c., prevedendo specifici obblighi di organizzazione e di vigilanza, hanno creato una saldatura tra il sistema della responsabilità esterna (cioè della società nei confronti del mondo esterno, per i reati commessi dai suoi amministratori) e il sistema della responsabilità interna (ovvero degli amministratori nei confronti della società e degli altri soggetti danneggiati dai predetti comportamenti).
Per quanto concerne nello specifico la responsabilità civile in capo ai componenti dell’Organismo di vigilanza, essa va ricondotta ad una responsabilità contrattuale nei confronti della società (in particolare in quella forma che viene definita quale obbligazione di mezzi); mentre viene generalmente esclusa la possibilità di configurare una responsabilità extracontrattuale ...