Nelle zone alluvionate, possibili zero sanzioni per ritenute versate in ritardo
L’Agenzia potrà valutare di non applicarle ai sostituti d’imposta impossibilitati a rispettare la scadenza di ottobre per forza maggiore
L’Agenzia delle Entrate potrà decidere di non applicare sanzioni nei confronti dei sostituti d’imposta che operano nelle zone colpite dall’alluvione verificatasi tra il 10 e il 14 ottobre 2014 in Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia e che hanno versato in ritardo le ritenute.
L’ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle finanze con un comunicato stampa.
In merito – come ricorda anche il MEF – il DM 20 ottobre 2014, in attuazione dell’art. 9 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), ha sospeso i termini relativi ai versamenti e agli altri adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e da accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 78/2010 ...
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