La bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo concreto
Confermato l’orientamento che nega la necessità di un nesso causale tra i fatti distrattivi ed il successivo dissesto (alla base del fallimento)
La fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/42, è reato di pericolo concreto rispetto al quale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento. A precisarlo è la sentenza della Cassazione n. 47616 depositata ieri, rigettando l’ennesimo tentativo difensivo di avvalersi della sentenza n. 47502/2012 della Suprema Corte. Quest’ultima pronuncia, contrapponendosi ad un orientamento assolutamente consolidato, aveva precisato che nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, che deve porsi in rapporto causale con la condotta dell’agente ...
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