TASI con regole ordinarie sugli immobili compresi nel fallimento
Dato che il presupposto impositivo è diverso da quello dell’IMU, il trattamento meriterebbe una norma ad hoc o un’interpretazione ufficiale
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la TASI, secondo una corrente di pensiero, va assolta in base alle regole ordinarie, a differenza dell’IMU per la quale il legislatore, nell’adottare la stessa disciplina dell’ICI, ha stabilito che il curatore fallimentare o il commissario liquidatore devono effettuare il pagamento dell’imposta in un’unica soluzione (periodo dell’intera procedura concorsuale), entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
In assenza di una norma che deroghi alle regole ordinarie, secondo tale opinione, la procedura concorsuale (nelle persone del curatore fallimentare o del commissario liquidatore) è tenuta dunque a pagare la TASI come un qualsiasi altro ...
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