ACCEDI
Venerdì, 7 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Aggiornato il modulo INPS per la dichiarazione sugli aiuti «de minimis»

Il modello di dichiarazione è reperibile sul sito dell’Istituto ed è contraddistinto dal codice «SC105»

/ Daniele SILVESTRO

Venerdì, 7 novembre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con il messaggio n. 3339 di ieri, 6 novembre 2025, l’INPS ha reso noto l’aggiornamento della modulistica utilizzata dai soggetti aventi diritto ai fini della concessione delle agevolazioni rientranti nel regime “de minimis”.
L’aggiornamento della modulistica è stato necessario a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”.

Innanzitutto, l’INPS ricorda che, con riferimento alle agevolazioni riconosciute dall’Istituto previdenziale nell’ambito del regime “de minimis”, i regolamenti comunitari attualmente vigenti sono:
- regolamento (Ue) 2023/2831, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- regolamento (Ue) 1408/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
- regolamento (Ue) 717/2014, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- regolamento (Ue) 2023/2832, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Inoltre, con il messaggio in commento, l’Istituto di previdenza evidenzia che i massimali di aiuto concedibili nel triennio risultano così fissati:
- 300.000 euro, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 1° gennaio 2024 (regolamento Ue 2023/2831, settore generale);
- 750.000 euro, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 1° gennaio 2024 (regolamento Ue 2023/2832, SIEG);
- 40.000 euro, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 25 ottobre 2023 (regolamento Ue 717/2014, pesca e acquacoltura);
- 50.000 euro, per gli aiuti individuali concessi a decorrere dal 16 dicembre 2024 (regolamento Ue 1408/2013, settore agricolo).

Per gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, l’INPS ricorda che è stato abrogato il massimale di concedibilità di 100.000 euro previsto dal regolamento (Ue) 1407/2013 e trova applicazione il massimale generale di 300.000 euro di cui al regolamento (Ue) 2023/2831.

Stante quanto previsto dall’art. 3, § 2, del regolamento (Ue) 2023/2831, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” di settore concessi da uno Stato membro si computa con riferimento a un arco di tre anni e si riferisce all’“impresa unica”, intesa come l’insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Tenuto conto che per i moduli di domanda “de minimis” gestiti tramite il “Portale delle Agevolazioni” l’INPS ha già provveduto a effettuate le modifiche previste per l’adeguamento ai nuovi regolamenti comunitari, la dichiarazione aggiornata con i nuovi riferimenti comunitari e le nuove soglie di concedibilità dell’aiuto può essere utilizzata per le istanze per la concessione di agevolazioni per le quali non è previsto un modulo telematico a supporto (ad esempio, l’incentivo per la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari della NASpI ex art. 2 comma 10-bis della L. 92/2012).

Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è reperibile sul portale dell’INPS, nella sezione “Moduli”, categoria “Aziende e Contributi”, ed è contraddistinto dal codice “SC105”.

TORNA SU