Nelle procedure concorsuali variazione IVA allineata alle perdite su crediti
Il presupposto dell’infruttuosità deve intendersi riferito esclusivamente alle azioni esecutive individuali
Secondo la norma di comportamento n. 192 dell’AIDC, nel caso di procedure concorsuali, il diritto all’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione (art. 26, comma 2 del DPR 633/1972), da parte del cedente o prestatore, sorge “nel momento in cui l’ammontare originariamente addebitato in fattura si manifesta, in tutto o in parte, non recuperabile e, quindi, anche prima della conclusione della procedura”.
In altri termini, l’emissione di tale documento IVA può coincidere temporalmente con la rilevazione della perdita su crediti ai fini delle imposte dirette, in base ai criteri fissati dall’art. 101, comma 5 del TUIR, che attribuisce riconoscimento fiscale alla mera apertura della procedura concorsuale.
Le conclusioni raggiunte dall’AIDC traggono ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41