Indennità suppletiva di clientela mai accantonata deducibile per cassa
In passato l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la deduzione delle indennità liquidate in misura maggiore di quelle accantonate
Con la circ. 8 novembre 2013 n. 33, l’Agenzia delle Entrate si è definitivamente pronunciata per la deducibilità, in base al principio di competenza, delle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, anche relativamente alla componente per indennità suppletiva. In pratica, l’Agenzia ha riproposto l’orientamento a suo tempo formalizzato nella risoluzione 9 aprile 2004 n. 59, il quale era poi stato modificato con la circolare 6 luglio 2007 n. 42, che prendeva atto di un orientamento giurisprudenziale nel frattempo formatosi, improntato a riconoscere la deducibilità dell’indennità suppletiva solo all’atto dell’effettiva corresponsione all’agente.
Peraltro, proprio l’impostazione fatta propria dalla circolare n. 42/2007 può aver indotto in ...
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