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Sindaci responsabili con «segnali d’allarme» esistenti, percepiti e compresi

Il GUP del Tribunale di Torino fornisce importanti precisazioni in ordine al concorso dei sindaci/non revisori nel reato di false comunicazioni sociali

/ Maurizio MEOLI

Mercoledì, 4 marzo 2015

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Ai fini della configurabilità della responsabilità dei sindaci per concorso omissivo nel reato di false comunicazione sociali (art. 2622 c.c.) è necessario verificare la sussistenza dei seguenti elementi: emersione di specifici segnali d’allarme dell’illecito aventi un certo grado di anormalità (da valutare rispetto al garante); percezione e adeguata comprensione dei segnali d’allarme stessi; volontà di cagionare, attraverso la propria inattività, il successivo fatto illecito, sia pure in termini di dolo eventuale (ciò nonostante il complesso profilo psicologico della fattispecie in questione richieda, tra l’altro, anche il dolo specifico). È questa la sintesi penalistica della accurata e complessa sentenza n. 1801/2015 del GUP del Tribunale di Torino – già commentata ...

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