Rimpatrio «fai da te» a rischio redditometro
Il rischio svanisce, invece, se si perfeziona la procedura di voluntary disclosure, con il pagamento di tutte le somme dovute
La firma dell’accordo con la Svizzera relativo allo scambio di informazioni ha reso, per forza di cose, più appetibile la voluntary disclosure per molti contribuenti che detengono denaro negli istituti bancari elvetici.
Infatti, grazie a ciò non opera il raddoppio dei termini dell’art. 12 del DL 78/2009, e la riduzione delle sanzioni previste per l’inosservanza degli obblighi di monitoraggio fiscale è assai più consistente (per approfondimenti, anche relativi alle opportune valutazioni di convenienza, si rimanda alla recente Scheda Eutekne).
A questo deve aggiungersi il fatto gli istituti di credito svizzeri hanno introdotto forti limitazioni al trasferimento nonché al prelevamento del denaro ivi detenuto dai contribuenti italiani che non hanno ancora o non intendono fruire ...