ACCEDI
Mercoledì, 18 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Nessun reato per l’esibizione di «falsi» successiva alla dichiarazione fraudolenta

Il GUP presso il Tribunale di Torino ritiene scriminata la condotta, rispetto al nuovo reato di cui all’art. 11 del DL 201/2011, essendosi esercitato un diritto

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 9 marzo 2015

x
STAMPA

download PDF download PDF

Il soggetto che ha già commesso il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del DLgs. 74/2000) non può rispondere, per l’esibizione della medesima documentazione ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate, anche della fattispecie di cui all’art. 11 comma 1 del DL 201/2011. Il principio in base al quale nessuno può essere costretto ad accusare se stesso (nemo tenetur se detegere), infatti, impedisce di pretendere la consegna dei documenti depurati” dalle alterazioni effettuate, altrimenti ammettendosi, sia pure implicitamente, la commissione del precedente illecito.
L’importante precisazione è fornita dal GUP presso il Tribunale di Torino nella sentenza 11 febbraio 2015 n. 139, già ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU