Nessun reato per l’esibizione di «falsi» successiva alla dichiarazione fraudolenta
Il GUP presso il Tribunale di Torino ritiene scriminata la condotta, rispetto al nuovo reato di cui all’art. 11 del DL 201/2011, essendosi esercitato un diritto
Il soggetto che ha già commesso il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del DLgs. 74/2000) non può rispondere, per l’esibizione della medesima documentazione ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate, anche della fattispecie di cui all’art. 11 comma 1 del DL 201/2011. Il principio in base al quale nessuno può essere costretto ad accusare se stesso (nemo tenetur se detegere), infatti, impedisce di pretendere la consegna dei documenti “depurati” dalle alterazioni effettuate, altrimenti ammettendosi, sia pure implicitamente, la commissione del precedente illecito.
L’importante precisazione è fornita dal GUP presso il Tribunale di Torino nella sentenza 11 febbraio 2015 n. 139, già ...
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