Accertamento anticipato da annullare nelle indagini «a tavolino»
Non vi è ragione di differenziare il trattamento a seconda del tipo di verifica
Non è infrequente che l’avviso di accertamento venga notificato al contribuente, sottoposto a verifica, prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni sancito dall’art. 12, comma 7 della L. n. 212/2000 e senza che siano state esplicitate nell’atto le ragioni di particolare e motivata urgenza che giustificherebbero il mancato rispetto del termine citato.
Si rammenta come la richiamata norma sanzioni con la nullità gli avvisi di accertamento emanati prima che siano trascorsi 60 giorni dal rilascio al contribuente del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Lo specifico aspetto, relativo alle conseguenze scaturenti dalla notifica dell’atto di accertamento prima del decorso del termine dilatorio citato, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41