La qualificazione del procedimento non è l’unico criterio per il «ne bis in idem»
L’orientamento della CEDU inizia far breccia nella giurisprudenza italiana
La corretta applicazione del principio del ne bis in idem (di cui all’art. 4 del Protocollo 7 della CEDU) ripropone un mai sopito dibattito sia a livello internazionale che a livello nazionale ogniqualvolta vi sia la possibilità di esperire procedimenti paralleli al processo penale in relazione ai medesimi fatti materiali (si pensi, in Italia, alle sanzioni comminabili dalla Consob o dalle Commissioni tributarie).
La Corte europea dei diritti dell’uomo, nella causa Kiiveri v. Finlandia del 10 febbraio 2015, torna ad occuparsi della violazione del ne bis in idem proprio in relazione al doppio binario penale-amministrativo previsto in materia tributaria.
Il fatto portato all’attenzione della Corte riguarda il socio e amministratore di una società a responsabilità limitata, accusato, ...
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