Apertura sull’utilizzo del credito d’imposta «prima casa»
In caso di uso solo parziale per pagare il registro dovuto sull’atto, l’importo residuo potrà essere utilizzato in diminuzione dall’IRPEF o in compensazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 4.9 contenuta nella circolare n. 17/2015, offre una visione certamente più elastica in merito all’utilizzo del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Innanzitutto, si ricorda che l’art. 7 della L. n. 448/98 ha previsto, a favore dei contribuenti che vendono l’immobile in relazione al quale abbiano goduto dell’agevolazione prima casa di cui alla nota II bis dell’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/86 (TUR), la generazione di un credito d’imposta se successivamente acquistano “a qualsiasi titolo” un nuovo immobile in presenza delle medesime condizioni per usufruire dell’agevolazione.
In base a quanto indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate ...
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