Gli amministratori rispondono dei soli danni effettivamente causati alla società
Per le SS.UU. è impossibile un diffuso ricorso al «deficit fallimentare» per imputare i danni subiti dalla società fallita ed invocati dal curatore
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 9100/2015, affrontano un’importante questione in materia di fallimento delle società.
Si precisa che nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile deve essere provata avendo riguardo a specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di “allegare”, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento (soluzione che vale sia per l’azione di responsabilità sociale – contrattuale – che, di base, per quella dei creditori
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41