La Consulta «salva» il rito Fornero per i licenziamenti
Non è incostituzionale la previsione di un «giudice persona fisica unico» per la fase sommaria e quella dell’opposizione
È infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, comma 1, numero 4) c.p.c. e 1, comma 51 della L. 92/2012, nella parte in cui non prevedono, nell’ambito del rito speciale per i licenziamenti introdotto da quest’ultima legge, l’obbligo di astensione per l’organo giudicante (persona fisica) investito del giudizio di opposizione, pur trattandosi dello stesso giudice che, a conclusione della precedente fase sommaria, ha pronunciato l’ordinanza opposta. Ciò in quanto la fase dell’opposizione non costituisce un diverso grado di giudizio, ma solo la prosecuzione del giudizio di primo grado, giudizio unico contraddistinto da due fasi, che ben possono essere svolte dal medesimo magistrato.
Così ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza ...
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