«Nuovo» raddoppio dei termini, il contribuente va edotto della denuncia
Ad oggi, il sistema non prevede alcuna comunicazione al contribuente circa l’invio della notizia di reato, che è la base del raddoppio
Anche con l’attuale versione del decreto su certezza del diritto e raddoppio dei termini, ora al vaglio delle Commissioni parlamentari per i prescritti pareri, lo spirare del termine ordinario di decadenza per l’accertamento non mette i contribuenti del tutto al riparo da possibili “spiacevoli” sorprese.
La denuncia, in base al nuovo decreto, deve comunque avvenire entro i termini ordinari di decadenza per l’accertamento. Solo in tal caso l’ufficio potrà infatti usufruire del raddoppio dei termini. In pratica, dunque, sarà illegittimo l’avviso di accertamento emesso in data successiva al termine decadenziale fissato per l’attività accertativa, qualora l’ente impositore abbia effettuato la segnalazione di una notizia di reato al PM in ...
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