Ravvedimento nelle more del controllo formale da comunicare agli uffici
L’Agenzia delle Entrate deve sapere su cosa il contribuente ha inteso ravvedersi, come è stato detto in relazione al «PVC»
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-ter del DLgs. 472/97, nel momento in cui il contribuente riceve la comunicazione bonaria ex art. 36-ter del DPR 600/73 (notificata dunque in occasione del controllo formale della dichiarazione), non può più avvalersi del ravvedimento operoso.
Nella circ. Assonime 11 maggio 2015 n. 15 è stato opportunamente osservato che, nel procedimento di controllo formale, l’inibizione al ravvedimento operoso non dovrebbe verificarsi quando il contribuente riceve la prima comunicazione (con cui l’Agenzia delle Entrate domanda l’esibizione dei documenti giustificanti le “voci” della dichiarazione, pensiamo alle deduzioni e detrazioni d’imposta, o alle certificazioni del sostituto d’imposta per lo scomputo delle ritenute).
Tale preclusione, ...
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