La buona fede del cedente «salva» la cessione intracomunitaria
In assenza di disposizioni su come dimostrare l’effettiva movimentazione del bene ceduto, si può far riferimento ai principi espressi dalla Corte di Giustizia
Il fornitore nazionale è tenuto ad acquisire e conservare la prova della consegna dei beni in un altro Stato dell’Unione europea, per applicare correttamente il regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 41 del DL 331/93. Questo è quanto si desume dalla normativa, così come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e dalle risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate.
In sede di verifica, accade sempre più di frequente che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza accertino l’esistenza delle prove documentali che attestano il trasporto o la spedizione della merce.
Gli artt. 131 e 138 della Direttiva 2006/112/CE non prevedono un regime di appuramento del trasporto o della spedizione, rimettendo ai singoli Stati membri la facoltà di introdurre ...
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