Redistribuzione di aree tra co-lottizzanti a registro fisso
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, precisando che l’agevolazione è stata «ripristinata» con decorrenza dal 12 novembre 2014
Gli atti di redistribuzione fondiaria tra co-lottizzanti, che vengono stipulati al fine di eliminare gli effetti distorsivi che derivano dalla convenzione di lottizzazione, non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA e sono soggetti all’imposta di registro fissa ed esenti dalle imposte ipotecaria e catastale, in base a quanto disposto dall’art. 32 del DPR 601/73, come “ripristinato” a decorrere dal 12 novembre 2014.
Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella ris. 1° giugno 2015 n. 56.
Come illustrato nella risoluzione, gli atti di “redistribuzione di aree tra co-lottizzanti” si inquadrano nell’ambito degli strumenti negoziali volti a garantire la sistemazione dell’assetto territoriale, in conformità agli strumenti ...
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