Inammissibile la trasformazione diretta da associazione a fondazione
Per il Consiglio di Stato le norme del codice civile sulle trasformazioni eterogenee non si applicano a fattispecie non espressamente contemplate
La trasformazione diretta da associazione a fondazione non è consentita. È questa la conclusione del parere del Consiglio di Stato 30 gennaio 2015 n. 296/2015 (affare n. 2588/2014), chiamato a pronunciarsi su un tema molto dibattuto in dottrina, in giurisprudenza e nella prassi notarile.
Partiamo dal dato del codice civile: a seguito della riforma del diritto societario del 2003 è stato introdotto l’istituto della trasformazione eterogenea (artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. ) che è caratterizzato dal mutamento della causa che provoca tale operazione. Infatti, dalla causa lucrativa il soggetto che si trasforma passa alla causa mutualistica, consortile, idealistica, (es: società di capitali che si trasforma in fondazione) o viceversa (es: associazione non riconosciuta che si trasforma
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