Trasformazione delle eccedenze ACE in credito IRAP «senza ritorno»
La parte non utilizzata non può essere riconvertita in eccedenza IRES
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21 di ieri, 3 giugno, ha fornito i primi chiarimenti con riferimento alle novità introdotte dal DL 91/2014 in relazione alla maggiorazione dell’agevolazione ACE per le società quotate e sulla trasformazione delle eccedenze IRES in credito d’imposta IRAP.
Con riferimento alle società neo-quotate, per le quali è prevista la maggiorazione del 40% della base ACE, viene precisato che il primo periodo d’imposta in cui può essere applicata l’agevolazione maggiorata, in presenza degli appositi requisiti, è costituito da quello in corso al 31 dicembre 2014. Tale decorrenza è comunque subordinata alla compatibilità con i risultati dell’iter di autorizzazione da parte della Commissione europea.
L’Agenzia precisa, altresì, ...
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