Ravvedimento entro 90 giorni computato sempre dalla violazione
L’Agenzia, con la circolare 23, «sforna» i primi chiarimenti sul ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23 pubblicata ieri, ha diramato i primi chiarimenti interpretativi sul ravvedimento operoso, istituto recentemente riformato dalla L. 190/2014.
Il fulcro della circolare riguarda la corretta interpretazione dell’art. 13 comma 1 lettera a-bis) del DLgs. 472/97, forma di ravvedimento, peraltro, avente valenza generale, non circoscritta ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
La norma stabilisce che la sanzione è ridotta a 1/9 del minimo “se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica,
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41