Per l’effettiva attività svolta dall’impresa conta il criterio sostanziale
Lo ha affermato la C.T. Prov. di Ascoli secondo cui la visura camerale e il codice ATECO non sono sufficienti per contestare il reverse charge
La Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno con sentenza del 12 maggio 2015 n. 250 pone un altro tassello sul valore probatorio espresso dalla visura camerale e dal codice statistico ATECO, che non rappresentano elementi sostanziali di prova per dimostrare l’effettivo svolgimento di una attività di impresa; infatti, i giudici stabiliscono che tali documenti e informazioni non siano sufficienti a dimostrare la reale attività svolta da parte di una impresa che non abbia una corrispondenza tra ciò che dichiara e ciò che esercita effettivamente.
Questo è il caso sottoposto al giudizio dei giudici di prime cure chiamati a pronunciarsi sul contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e una azienda che si occupa di commercio di oggetti preziosi usati, con riferimento all’applicazione ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41