Raddoppio dei termini solo con notizia di reato «tempestiva»
La Regionale di Milano non condivide la posizione della Consulta
Non opera il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di obbligo di denuncia penale per reati tributari nel caso in cui la notizia di reato “emerga” successivamente allo spirare degli ordinari termini di accertamento. È quanto stabilito dalla C.T. Reg. di Milano – sezione staccata di Brescia – con la sentenza n. 2647/2015.
Si ricorda che l’art. 37, commi 24 e 25 del DL 223/2006, nel modificare gli artt. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972, che disciplinano i termini di decadenza per l’esercizio dell’attività accertatrice, ha introdotto un nuovo comma in entrambi gli articoli, in base al quale, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000, i termini ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41