Debiti contributivi rateizzati anche senza garanzia nel concordato preventivo
Per l’INPS, la richiesta di pagamento dilazionato da parte delle imprese non deve essere necessariamente assistita da fideiussione o garanzia reale
Dopo il messaggio n. 5223/2015, l’INPS è nuovamente intervenuto in materia di concordato preventivo, questa volta con riferimento alla transazione sui crediti contributivi, disciplinata dall’art. 182-ter L. Fall.
Ai sensi di tale norma, infatti, il debitore può proporre, con il piano concordatario ex art. 160 L. Fall., il pagamento parziale o anche dilazionato sia dei tributi gestiti dalle agenzie fiscali, sia dei contributi amministrati dagli enti previdenziali e assicurativi. A completamento del quadro normativo, con l’art. 3 del DM 4 agosto 2009, il Ministero del Lavoro ha stabilito che, nel pervenire alla conclusione di un accordo transattivo sui propri crediti, gli Enti previdenziali possono concedere dilazioni di pagamento nel limite massimo di 60 rate mensili con applicazione ...
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