Le eccedenze ante opzione non passano al gruppo IVA
Il credito pregresso resta definitivamente nella disponibilità del soggetto in capo al quale si è formato
La società che partecipa, per il primo anno, alla liquidazione dell’IVA di gruppo deve esporre l’eccedenza detraibile relativa all’anno precedente non richiesta a rimborso (o usata in compensazione “orizzontale” ai sensi dell’art. 17 del DLgs 241/97) nel rigo VL10 del modello di dichiarazione IVA annuale.
Ai sensi dell’art. 73 comma 3 del DPR 633/72, cosi come modificato dall’art. 1 comma 63 della L. 244/2007, infatti, le eccedenze di credito derivanti dai periodi d’imposta precedenti a quello nel quale la società partecipa alla liquidazione IVA di gruppo non possono essere trasferite al gruppo ma rimangono nella esclusiva disponibilità del soggetto che le ha generate e possono essere usate esclusivamente al di fuori della liquidazione di ...
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