Utilizzo in dichiarazione di documenti falsi alla prova della riforma
Per la Cassazione la condotta rileva ai fini dell’art. 2 del DLgs. 74/2000, ma l’utilizzo di documenti falsi rileverà, in via autonoma, anche nel futuro art. 3
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 38544, depositata ieri, conferma che il delitto di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) deve ritenersi configurabile nelle ipotesi di utilizzazione di fatture o altri documenti sia ideologicamente che materialmente falsi.
Esso, in particolare, non richiede che il documento utilizzato sia necessariamente emesso da terzi compiacenti, ben potendo riguardare anche l’ipotesi limite (tra falso ideologico e materiale) della creazione “ex novo” dall’utilizzatore stesso, attribuendone la provenienza ad un terzo non (più) esistente.
Rileva, quindi, anche la formazione di una fattura materialmente falsa, annotata nel registro pagamenti ...
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